Dal 1° gennaio 2021 Prestipay S.p.A. ed il Gruppo Cassa Centrale applicano le nuove regole europee in materia di classificazione della clientela inadempiente.
Introdotta dall’Autorità Bancaria Europea per uniformare i comportamenti degli istituti di credito dei paesi dell’UE, la nuova normativa stabilisce criteri e modalità più restrittive in materia di classificazione a default rispetto a quelli finora adottati.
Con le nuove regole, dal 1° gennaio 2021, anche solo una rata del finanziamento pagata in ritardo o uno sconfinamento di conto corrente, al di sopra delle nuove soglie stabilite per le persone fisiche, può comportare il passaggio a default di tutte le esposizioni nei confronti del Gruppo CCB e potrebbe rendere più difficile l’accesso al credito e la concessione di nuovi finanziamenti.
La Società classifica il cliente a default in caso di arretrato di pagamento di capitale, interessi o commissioni per un importo superiore ad entrambe le seguenti soglie per oltre 90 giorni consecutivi:
Sulla base delle nuove regole, anche solo un arretrato superiore a 100 euro mantenuto per oltre 90 giorni, che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni del Cliente verso la Società ed il Gruppo CCB, comporta lo stato di default di tutte le esposizioni del Cliente stesso e potrebbe rendere più difficoltoso l’accesso al credito nel caso di richiesta di nuovi finanziamenti.
La normativa non consente più la compensazione. Prestipay, le Banche del Gruppo CCB e le altre Società Prodotto, es. Leasing, saranno tenute a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.
Una controparte esce dalla classificazione di scaduto e/o sconfinante deteriorato per tornare performing nel caso in cui, per almeno 3 (tre) mesi, l’eventuale scaduto/sconfino relativo alla posizione risulta non aver mai superato contemporaneamente le soglie di materialità assoluta e relativa calcolate a livello di Gruppo.
Cause di default come la comunicazione di Decadenza di Beneficio del Termine o la Costituzione in Mora non prevedono alcuna uscita dal default per loro natura.
È richiesta la classificazione obbligatoria della controparte in stato di default nel caso in cui un’eventuale rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria della stessa (c.d. “misura di forbearance”) comporti per il Gruppo una perdita maggiore dell’1%.
Dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore le nuove regole europee in materia di classificazione di un cliente inadempiente, declinate dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) nella seguente normativa di riferimento e recepite a livello nazionale dalla Banca d’Italia:
La nuova disciplina, nota come “Nuova Definizione di Default”, stabilisce criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli a oggi in uso, con l’obiettivo di armonizzare le regole a livello comunitario.